Il certificato di agibilità è il documento che attesta che un immobile può essere utilizzato in sicurezza da chi lo abita o lo frequenta. Conferma la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previste dalla legge.
Dal 2016, con l’entrata in vigore del Decreto SCIA 2, il certificato di agibilità è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA), da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia entro 15 giorni dalla fine dei lavori.

Per ottenere l’agibilità, è necessario che l’immobile sia conforme ai progetti approvati e dotato di:
- impianti certificati a norma
- collaudo statico
- accatastamento aggiornato
- attestato di prestazione energetica (APE)
L’agibilità è obbligatoria:
- in caso di nuove costruzioni
- per ristrutturazioni rilevanti
- quando si cambia la destinazione d’uso
- se si vuole vendere o affittare l’immobile
Non è necessaria per opere minori o in edilizia libera, ma in caso di dubbio è sempre consigliabile affidarsi a un tecnico abilitato.
Attenzione: la mancanza di agibilità non invalida il rogito, ma può esporre il venditore a richieste di risarcimento.
Per questo, chi intende comprare casa o vendere un immobile dovrebbe sempre verificarne la presenza, oppure valutare con un architetto se sia possibile regolarizzarla.
Approfondisci il tema leggendo: [Come può aiutarti un architetto progettista nella gestione delle pratiche edilizie?]
Riferimento normativo: SCA art. 24 e seguenti del D.P.R. 380/2001 (Certificato di Agibilità)
D.P.R. 380/01 - Testo Unico dell'Edilizia.

